Sistema svizzero di statistica pubblica


Le importanti informazioni statistiche sono elaborate e diffuse da diversi uffici di statistica pubblica a livello federale, cantonale e urbano (nelle grandi città).
La struttura decentralizzata di questo sistema rende imprescindibile il coordinamento che assume un’importanza particolare all’interno del Sistema svizzero di statistica pubblica in quanto assicura la qualità, la paragonabilità e la credibilità dei prodotti di statistica pubblica Svizzera. Tutti gli uffici di statistica pubblica integrati nel Sistema operano in linea con i principi definiti nella Carta della statistica pubblica svizzera.

 

Principi fondamentali della statistica pubblica
  1. Mandato e pertinenza
    Il mandato della statistica pubblica è di rispondere ai bisogni di infor­mazioni statistiche d’interesse generale della società nonché a quelli relativi all’attuazione delle politiche pubbliche.
  1. Base giuridica
    La rilevazione, l’elaborazione e la conservazione di dati su persone fisiche o giuridiche sono fondate su una base giuridica.
  1. Servizio universale
    Essendo un bene collettivo, le informazioni statistiche sono rese pubbliche con l’unica riserva del rispetto del segreto statistico e degli standard di qualità.
  1. Trasparenza
    Le informazioni statistiche sono documentate in modo tale da agevolarne la comprensione e da consentirne un uso corretto.
  1. Archiviazione
    Le informazioni statistiche sono conservate in una forma il più possi­bile dettagliata e su supporti adeguati allo scopo di garantirne l’uso da parte delle generazioni future.
  1. Indipendenza professionale
    I servizi di statistica esercitano la loro attività in modo completamente indipendente, segnatamente da qualsiasi potere politico o gruppo d’interesse.
  1. Imparzialità e obiettività
    Le informazioni statistiche sono elaborate, analizzate, presentate e commentate in modo imparziale, senza proposte o raccomandazioni di alcun tipo.
  1. Responsabilità
    I servizi di statistica e i loro collaboratori sono tenuti a opporsi a qual­siasi tipo di rilevazione, elaborazione, analisi e presentazione di dati che potrebbe dar adito a interpretazioni errate.
  1. Prese di posizione
    I servizi di statistica sono tenuti a segnalare le interpretazioni fuorvi­anti e le utilizzazioni abusive importanti dei loro risultati.
  1. Segreto statistico
    I servizi di statistica trattano in modo strettamente confidenziale i dati su persone fisiche o giuridiche. Non divulgano alcuna informazione che consenta di risalire alla situazione di una persona fisica o giuri­dica.
  1. Utilizzazione esclusiva
    I dati su persone fisiche o giuridiche rilevati per scopi statistici non possono essere utilizzati per decisioni o misure amministrative con­cernenti queste persone.
  1. Adeguatezza delle risorse
    I servizi di statistica si assicurano di poter disporre di risorse sufficienti per rispondere alle esigenze di qualità della statistica pubblica.
  1. Efficienza
    I servizi di statistica usano le loro risorse in modo efficiente.
  1. Proporzionalità e ottimizzazione delle spese
    I servizi di statistica procedono a indagini solo se mancano dati am­ministrativi o se i dati amministrativi sono di qualità insufficiente. L’onere della partecipazione alle indagini è proporzionato ai bisogni, senza essere eccessivo per le persone interrogate.
  1. Standard di qualità
    I servizi di statistica fissano obiettivi generalmente validi e verificabili in materia di qualità delle informazioni statistiche.
  1. Metodi
    I concetti, i metodi e le procedure relativi alla rilevazione, all’elabora­zione, alla conservazione e alla diffusione delle informazioni statis­tiche sono stabiliti in funzione di standard nazionali o internazionali, metodi scientifici riconosciuti e regole deontologiche. Informazioni sul raggio di validità dei risultati statistici nonché sulle fonti e i metodi di rilevazione e di elaborazione dei dati sono messe a disposizione in forma adeguata.
  1. Coerenza e comparabilità
    È assicurata la compatibilità delle informazioni all’interno dei vari settori della statistica pubblica e tra di essi. A tal fine si applicano concetti, classificazioni, terminologie e metodi adottati e riconosciuti a livello nazionale o internazionale. I servizi di statistica assicurano la continuità e la comparabilità nel tempo delle principali informazioni statistiche.
  1. Esattezza e affidabilità
    I risultati statistici devono misurare la realtà che mirano a rappresen­tare nella maniera più fedele, esatta e coerente che è necessaria.
  1. Norme di pubblicazione
    Le informazioni statistiche sono chiaramente identificabili in quanto prodotti della statistica pubblica. I servizi di statistica diffondono unicamente informazioni che rispettano gli standard di qualità (cfr. capitolo V).
  1. Accessibilità
    Le informazioni statistiche sono messe a disposizione dei vari utilizzatori in una forma adeguata. Esse sono presentate in maniera chiara e comprensibile.
  1. Puntualità e simultaneità
    Le informazioni statistiche periodiche sono diffuse secondo un calen­dario prestabilito e pubblicato. Le informazioni statistiche sono dif­fuse in maniera tale che tutti gli utilizzatori ne vengano a conoscenza simultaneamente. A una cerchia ristretta e chiaramente definita di utilizzatori può essere riservata un’informazione anticipata, soggetta a embargo. Questa cerchia è resa pubblica.
  1. Attualità
    I servizi di statistica fanno sì che il termine che intercorre tra il periodo di riferimento e la pubblicazione dei risultati statistici sia il più breve possibile. La diffusione di risultati provvisori è limitata allo stretto neces­sario.
  1. Rettifica
    I servizi di statistica rettificano i risultati che presentano errori signifi­cativi o ne sospendono la diffusione e informano gli utilizzatori.

Questi principi sono coerenti con gli standard internazionali come Code of Conduct della Commissione Statistica delle Nazioni Unite oppure il Codice delle Statistiche Europee di Eurostat.